Interventi «TRAINANTI»  SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di: -   generatori di calore a condensazione , con efficienza almeno pari alla classe A     di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione     del 18 febbraio 2013;  -   generatori a pompe di calore,  ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; -   apparecchi ibridi , costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a     condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal     fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;  -   collettori solari.
Interventi «TRAINANTI» INTERVENTI ANTISISMICI Sismabonus
La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi. Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati (prevista ordinariamente dal Tuir) è elevata al 90%.
Interventi «TRAINATI» EFFICENTAMENTO ENERGETICO
Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti «Trainanti». È agevolabile, pertanto, la sostituzione di finestre comprensive di infissi , delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati nel D.M. 26 gennaio 2010. L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Sono inoltre agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari  e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.
COLONNINE DI RICARICA Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus.

interventi cosiddetti «trainati»

interventi a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli

interventi trainanti precedentemente elencati:

 

IN COSA CONSISTE IL SUPERBONUS 110%

interventi cosiddetti «trainanti»

L’agevolazione  

fiscale  

consiste  

in  

detrazioni  

dall’imposta  

lorda  

ed  

è  

concessa  

quando  

si  

eseguono  

interventi

che  

aumentano  

il  

livello  

di  

efficienza  

energetica  

degli  

edifici  

o  

riducono  

il  

rischio  

sismico  

degli  

stessi.  

In

particolare,  

il  

Superbonus  

spetta  

per  

le  

spese  

sostenute  

per  

interventi  

effettuati  

su  

parti  

comuni  

di  

edifici,  

su

unità  

immobiliari  

indipendenti  

e  

con  

uno  

o  

più  

accessi  

autonomi  

dall’esterno,  

site  

all'interno  

di  

edifici

plurifamiliari,  

nonché  

sulle  

singole  

unità  

immobiliari.  

  

In  

particolare,  

ai  

sensi  

dell’articolo  

119  

del  

decreto

Rilancio,   

le   

detrazioni   

sono   

riconosciute   

per   

le   

spese   

documentate,   

sostenute   

dal   

1°   

luglio   

2020   

al   

31

dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi:

ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il  raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria. INTERVENTI ANTISISMICI di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus). IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANCHE CON ACCUMULO L’installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, deve prevedere la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata. È previsto anche l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. EFFICENTAMENTO ENERGETICO ovvero, tutti i lavori di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del dl 63/2013 (Ecobonus). In questa ipotesi, pertanto, potrà essere detratta integralmente anche la spesa sostenuta per la sostituzione degli infissi, così come le schermature solari (tende da sole, tende tecniche e persiane).
Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno,  verso vani non riscaldati o il terreno di pertinenza con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” espressa in W/m2 K. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Interventi «TRAINATI» IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Il Superbonus si applica alle spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’applicazione della maggiore aliquota , comunque, subordinata alla: installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonchè antisismici che danno diritto al Superbonus cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. • In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, gli impianti si possono configurare impianti di potenza fino a  200 kW.
TORNA ALL’ELENCO Interventi «TRAINATI» COLONNINA DI RICARICA
Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, è elevata al 110%.
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efficientamento energetico

SOLUZIONI CHIAVI IN MANO

DIAGNOSI ENERGETICA

Dopo un attento sopralluogo effettuato da tecnici specializzati, provvederemo all’analisi energetica per  verificare se sussistono le condizioni utili a poter qualificare di almeno 2 classi energetiche l’edificio, secondo quanto stabilito dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020)

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SEDE CASTELVETRANO Viale Autonomia Siciliana, 19 91022 Castelvetrano (TP)

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SUPERBONUS 110%

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L’agevolazione       fiscale       consiste       in       una detrazioni    dall’imposta    lorda    ed    è    concessa quando   si   eseguono   interventi   che   aumentano il   livello   di   efficienza   energetica   degli   edifici   o riducono     il     rischio     sismico     degli     stessi.     In particolare,   il   Superbonus   spetta   per   le   spese sostenute    per    interventi    effettuati    su    parti comuni      di      edifici,      su      unità      immobiliari indipendenti      nonché      sulle      singole      unità immobiliari.      In   particolare,   ai   sensi   dell’articolo 119    del    decreto    Rilancio,    le    detrazioni    sono riconosciute      per      le      spese      documentate, sostenute   dal   1°   luglio   2020   al   31   dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi:

interventi cosiddetti

«trainati»

interventi a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:  
Si tratta degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti destinati al riscaldamento / raffrescamento dotati di: • generatori di calore a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A • generatori  a pompe di calore ad alta efficienza • apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata  con caldaia a condensazione • collettori solari
La detrazione prevista del D. L. n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Superbonus spetta anche per la   DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE dell’edificio nei limiti di spesa previsti.

interventi cosiddetti

«trainanti»

 Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dal D.L. n. 63/2013, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti «Trainanti».  Sono agevolabili: sostituzione di infissi  delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno; schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti
L’installazione degli impianti deve  essere eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico e/o di sostituzione degli impianti di climatizzazione e/o interventi antisismici ; L’energia non auto-consumata va ceduta in favore del GSE. Possono essere previsti anche sistemi di accumulo integrati negli impianti FV
Sono agevolabili, anche le installazioni di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sempre che siano abbinate ad uno degli interventi «Trainanti»
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che interessano l'involucro  dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.  

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Dopo     un     attento     sopralluogo     effettuato     da tecnici     specializzati,     provvederemo     all’analisi energetica     per          verificare     se     sussistono     le condizioni   utili   a   poter   qualificare   di   almeno   2 classi    energetiche    l’edificio,    secondo    quanto stabilito dal Decreto Rilancio.
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